Modulo di nomina di difensore online? È accaparramento di clientela
Commette illecito deontologico l’avvocato che si rende disponibile ad autenticare il modulo di nomina postato su internet e liberamente scaricabile
Se l’atto di nomina a difensore è contenuto su un modulo online, liberamente scaricabile per la sottoscrizione, il legale a favore del quale è predisposto commette illecito deontologico.
Lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7501/2022 (testo in calce), confermando la sanzione dell’avvertimento comminata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina e poi dal C.N.F. a carico di un iscritto.
Secondo i giudici, la presenza online del modulo denota infatti la consapevole offerta di prestazioni professionali al pubblico da parte del professionista – in deroga al divieto deontologico di accaparramento di clientela – ma anche la sua disponibilità ad autenticare la firma del cliente senza aver contezza dell’autografia di sottoscrizione.
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Sommario
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1. Il caso
All’origine della pronuncia, la presenza online, sul sito di un comitato ambientalista, di un modulo di nomina a difensore, già predisposto per proporre denuncia dinanzi all’autorità giudiziaria.
Il modulo, recante il nominativo di un legale iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trento, era liberamente scaricabile da qualsiasi interessato e necessitava solo della sottoscrizione e del successivo invio al legale per autentica.
In seguito ad un esposto presentato all’Ordine e all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto, il Consiglio Distrettuale di Disciplina sanzionava l’avvocato con l’avvertimento e l’addebito veniva poi confermato dal C.N.F.
Secondo il Consiglio Nazionale Forense, la presenza online del modulo denotava infatti la piena disponibilità del legale ad autenticare la nomina senza avere alcuna evidenza dell’autografia del sottoscrittore.
La pubblicazione online integrava inoltre un’offerta al pubblico delle prestazioni professionali dell’avvocato, espressamente vietata dall’art. 37, 4° comma del Codice deontologico forense, che appunto preclude l’offerta, sia diretta che per interposta persona, delle prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago, e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Per il C.N.F., quindi, doppio addebito di responsabilità per il professionista: non solo per aver consapevolmente offerto al pubblico le proprie prestazioni ma anche per non aver fatto il possibile per impedire la pubblicazione del modulo sul sito internet.
Di qui il ricorso per cassazione proposto dal legale.
2. I motivi di ricorso
Secondo il ricorrente la prestazione professionale offerta era una mera denuncia, quindi presentabile direttamente anche dal comitato ambientalista, mentre il consenso prestato alla pubblicazione del modulo sul sito internet non equivaleva affatto all’offerta di una prestazione professionale per interposta persona.
In via subordinata, l’avvocato eccepiva anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 del Codice Deontologico Forense per violazione degli artt. 21 e 24 della Costituzione: a suo dire, la disposizione si sarebbe infatti tradotta in
una coartazione dei diritti di quanti, firmando la procura, avessero inteso promuovere un’azione collettiva, attentando alla libertà di scelta dei cittadini rispetto a lotte ambientali analoghe a quelle intraprese.
3. L’insindacabile giudizio di merito del giudice disciplinare
Chiamate a pronunciarsi sul ricorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione rammentano che le decisioni del C.N.F. in materia disciplinare sono impugnabili in quella sede solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Ne consegue quindi che la valutazione delle risultanze processuali non può essere oggetto di un controllo di legittimità, salvo si traduca in un palese sviamento di potere, ossia nell’utilizzo del potere disciplinare per un fine diverso da quello per cui è stato conferito.
Di qui l’insindacabilità del giudizio di merito del giudice disciplinare circa la sussistenza di una consapevole offerta al pubblico di prestazioni professionali, se non al solo scopo di valutare l’esistenza del requisito della motivazione. Spetta invece alla Corte verificare l’applicabilità dell’art. 37, quarto comma del Codice Deontologico Forense alla condotta tenuta dal legale.
4. I precetti del Codice Deontologico Forense come norme interposte
A partire dalla pronuncia n. 26810 del 2007, l’orientamento costante delle Sezioni Unite è quello di ritenere le norme del Codice Deontologico Forense fonti normative integrative.
Un’integrazione che opera rispetto al precetto legislativo che appunto conferisce al C.N.F. il potere disciplinare, rendendo tali norme direttamente interpretabili dalla Corte di legittimità.
Si tratta di norme – affermano i giudici – che costituiscono il parametro dell’incolpazione disciplinare, per cui compete alle Sezioni Unite, nell’ambito del sindacato sulla violazione di legge, verificare se questo parametro è stato o meno violato nel caso concreto.
5. Natura del provvedimento e inammissibilità del ricorso per cassazione
In questo caso – osserva il Collegio – l’accaparramento di clientela trova piena concretizzazione nelle circostanze accertate: è infatti indubbia la natura professionale della prestazione svolta dall’avvocato una volta sottoscritto il modulo di denuncia, e ciò per due ordini di motivi.
In primis perché, secondo quanto accertato dal C.N.F., non si trattava di mera sottoscrizione di un esposto redatto dal legale, bensì di una nomina ex art. 101 c.p.p., cioè di nomina in un procedimento penale da instaurarsi in base all’atto di denuncia.
In secondo luogo perché tra le modalità in cui si esplica la professione forense rientrano anche l’attività di consulenza e quella di assistenza legale stragiudiziale, e tale è la redazione dell’esposto pur senza la nomina in qualità di difensore.
6. Norme disciplinari ed illegittimità costituzionale
Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale, i giudici la reputano invece manifestamente inammissibile e proprio in base alla particolare natura delle norme disciplinari, che in quanto integrative del precetto legislativo sono norme interposte, per cui non può invocarsene l’illegittimità, come nel caso di specie, senza proporre la censura anche nei confronti della norma di rinvio che ne fonda la precettività giuridica.
Per tutti questi motivi la Corte ha quindi rigettato il ricorso.



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