Le Sezioni Unite hanno affermato che “Il giudice può subordinare, a norma dell’art. 165 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile”.

Presidente: M. Cassano

Relatore: A. Centonze

scarica pdf32939_07_2023_pen_no-index (1006 Kb)

stampa Stampa