CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sentenza Cassazione Penale 475/2026: maltrattamenti, stalking e aggravanti – cosa stabilisce la Corte
La sentenza affronta tre questioni centrali:
1. Maltrattamenti e stalking: nessun assorbimento
L’imputato sosteneva che il reato di stalking (capo b) dovesse essere assorbito nei maltrattamenti (capo a), poiché la relazione tra i due era determinata dalla filiazione.
La Cassazione respinge l’argomento:
- la convivenza era cessata
- le condotte persecutorie erano successive e autonome
- la filiazione non crea automaticamente un rapporto familiare rilevante ai fini dell’art. 572 c.p.
La Corte richiama l’orientamento consolidato:
«La mera filiazione comune non genera un autonomo rapporto familiare tra i genitori ai fini dell’art. 572 c.p.» (Cass., Sez. 6, n. 31390/2023)
Inoltre, la riforma del 2025 che estende l’art. 572 c.p. ai genitori non conviventi non è retroattiva e non può applicarsi a fatti precedenti.
2. Aggravante per presenza del minore: basta la percezione sensoriale
La difesa contestava l’aggravante sostenendo che il lattante non potesse “comprendere” gli episodi.
La Cassazione ribadisce un principio ormai fermo:
- non serve che il minore comprenda la violenza
- è sufficiente che sia presente e possa percepire visivamente o uditivamente gli atti
- la ratio è la tutela della crescita psico‑affettiva del minore
Richiamata la giurisprudenza:
«È sufficiente la percezione sensoriale, indipendentemente dall’età o dalla maturità psico‑fisica» (Cass., Sez. 6, n. 55833/2017)
3. Aggravante per gravidanza: confermata
La Corte conferma che:
- le condotte maltrattanti erano continuative
- si sono verificate anche durante la gravidanza
- la dichiarazione resa dalla vittima ai sanitari non esclude la violenza, ma va letta nel contesto della dinamica relazionale
La motivazione della Corte d’appello è ritenuta logica e coerente.
Perché la sentenza è importante
La decisione ha un impatto rilevante su tre fronti:
1. Rapporti tra maltrattamenti e stalking
La Cassazione ribadisce che:
- lo stalking non si assorbe nei maltrattamenti
- la filiazione non crea automaticamente un “rapporto familiare” penalmente rilevante
- la cessazione della convivenza segna una cesura giuridica tra le due fattispecie
2. Tutela dei minori
La Corte conferma un orientamento rigoroso:
- anche un neonato è soggetto vulnerabile
- la sola esposizione alla violenza è sufficiente per integrare l’aggravante
3. Violenza in gravidanza
La gravidanza è considerata:
- condizione di massima vulnerabilità
- elemento che aggrava il disvalore della condotta
- fattore che giustifica un aumento di pena
Conclusioni
La sentenza Cassazione Penale 475/2026:
- conferma la condanna per maltrattamenti e stalking
- chiarisce definitivamente i rapporti tra le due fattispecie
- rafforza la tutela dei minori e delle donne in gravidanza
- ribadisce l’orientamento restrittivo sull’assorbimento dei reati familiari
È una decisione destinata a orientare i giudici di merito nei procedimenti per violenza domestica e atti persecutori.
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