CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza n. 12155 del 30 aprile 2026 (Udienza del 25 novembre 2025) Presidente: P. D’Ascola Estensore: A. Di Paolantonio

L’esito in sintesi Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione di massima e particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 7029 del 16 marzo 2025 – hanno pronunciato il seguente principio di diritto:

«L’accesso al regime sanzionatorio agevolato previsto dall’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa – richiede quale condizione imprescindibile che il pagamento della contribuzione evasa sia effettuato entro il termine fissato dall’istituto previdenziale. Ai fini dell’imposizione di detto termine, non è necessario il previo venir meno della situazione di obiettiva incertezza sulla debenza del contributo o del premio, potendo l’ente impositore legittimamente assegnare il termine per il versamento anche in pendenza della situazione di contrasto interpretativo».

Il principio di diritto della sentenza sezioni unite 12155 2026

La sentenza sezioni unite 12155 2026, pubblicata il 30 aprile 2026, mette finalmente la parola fine a un lungo dibattito giurisprudenziale che vedeva contrapposte le tesi sulla tutela del contribuente in buona fede e i poteri di riscossione dell’INPS. Il cuore della controversia riguardava l’esatta interpretazione dei commi 10 e 15 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000, i quali disciplinano le agevolazioni sulle sanzioni civili quando l’inadempimento è causato da un’oggettiva e grave incertezza della normativa.

La questione centrale esaminata dalla sentenza sezioni unite 12155 2026 si concentrava sul momento temporale in cui l’ente impositore (l’INPS o l’INAIL) sia legittimato a fissare il termine entro cui il debitore deve pagare la sorte capitale per usufruire delle sanzioni ridotte. L’ordinanza di rimessione ipotizzava infatti che l’ente non potesse imporre alcun termine perentorio prima che l’incertezza interpretativa fosse definitivamente risolta in sede giudiziale o amministrativa.

Tuttavia, con la sentenza sezioni unite 12155 2026, i Supremi Giudici hanno respinto questa visione estensiva, confermando la linea più rigorosa della Sezione Lavoro. Secondo la Corte, consentire al debitore di attendere l’esito definitivo di un giudizio (magari protratto per anni) prima di versare le somme richieste, snaturerebbe la funzione collaborativa del rapporto previdenziale.

In base alla decisione della sentenza sezioni unite 12155 2026, il contribuente che intende beneficiare dello sconto sulle sanzioni civili (fino alla misura degli interessi legali) ha l’onere di pagare quanto richiesto dall’istituto entro il termine fissato nella prima diffida o richiesta di pagamento, anche se ritiene in quel momento che l’obbligo sia incerto nell’an. Se sceglie di non pagare e di attendere l’esito delle decisioni della magistratura, subirà il regime sanzionatorio ordinario qualora la pretesa dell’ente previdenziale si riveli infine fondata.

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